In caso di contestazione sulla validità dell’alcoltest e se questo sia stato sottoposto alla preventiva verifica del regolare funzionamento, spetta all’ente accertatore provare che l’apparecchio sia tarato mediante produzione di idonea attestazione in tal senso. A stabilire questi principi l’importante e recentissima sentenza del Giudice di Pace di Lecce depositata lo scorso 15 ottobre in un giudizio di opposizione a verbale al codice della strada con relativa sospensione della patente di guida per asserita violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada a seguito di accertamento effettuato con etilometro Alcoltest 7110 MKIII, l’apparecchio più utilizzato dalle forze di polizia stradale per la verifica del tasso alcolemico per i conducenti di veicoli.
Nella fattispecie, un automobilista leccese che si era rivolto allo “Sportello dei Diritti” dopo aversi visto ritirata la patente di guida a seguito di un verbale elevato con lo stesso etilometro, aveva proposto ricorso lamentando non solo il fatto di essere sobrio al momento dell’accertamento, ma anche che, dello strumento utilizzato dall’ente accertatore, non vi fosse alcuna prova della preventiva verifica del regolare funzionamento.
Il Giudice di Pace di Lecce nella persona dell’avvocato Giuseppe Paparella, ha accolto le doglianze del ricorrente, rilevando che nella circostanza il Prefetto di Lecce non avesse depositato alcuna prova della taratura dell’apparecchio, limitandosi a depositare libretto di omologazione che, a ragione, «è cosa diversa dalla prova del regolare funzionamento dello strumento», come ha esplicitato lo stesso giudice. E così il magistrato onorario ha ritenuto fondato il ricorso per il fatto che «manca la prova di regolare funzionamento dell’apparecchio utilizzato per l’accertamento», con conseguente annullamento del verbale ed ha anche condannato la Prefettura al pagamento del contributo unificato già versato dal cittadino. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di una decisione di particolare importanza che riporta l’attenzione su una circostanza troppo spesso omessa da accertatori e prefetture: quella della certezza giuridica delle rilevazioni del tasso dell’alcol nell’organismo affidata quasi sempre esclusivamente all’asserita oggettiva validità degli apparecchi, sol perché omologati.
Certezza che, al contrario e per quanto si sta affermando in giurisprudenza - ora anche di merito - può essere ritenuta conclamata solo in caso di effettiva prova della verifica periodica di questi strumenti. E, quindi, ove la taratura non sia acquisita, non è accertata la validità dell’accertamento, con la conseguente possibilità di annullamento del verbale elevato con tutte le conseguenze del caso tra cui la restituzione della patente di guida eventualmente ritirata o sospesa.
foto: Automobile Italia
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